STATUTO

Organizzazione di volontariato Impegno Donna

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1.  Denominazione – Sede – Durata

È costituita, fra i presenti in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017 del 3 luglio (in seguito denominato codice del terzo settore) e, in quanto compatibile del codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

“Associazione Impegno Donna ETS” da ora in avanti denominata “associazione”.

L’Associazione ha sede legale in Foggia alla via bagnante n. 16 e potrà operare in sedi diverse. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e sarà deliberata dall’Organo Amministrativo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e unità locali.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.  Scopo e Finalità 

L’associazione non ha scopo di lucro opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale:

  1. a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  3. c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. d) alloggio sociale (accoglienza), ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  5. e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  6. f) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, in un sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’art.22 della stessa legge;
  7. g) sostenere e accompagnare persone con vulnerabilità;
  8. h) favorire la partecipazione alla vita del territorio favorendo cittadinanza attiva favorendo l’inclusività e il rispetto dei diritti umani.

Art. 3. Attività

L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

  1. interventi ispirati ai dettami della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul del 2011 ratificata integralmente dall’Italia nel 2013:
  2. prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza sulle persone in particolare su donne e minori con interventi e servizi sociali integrati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e legge regionale Puglia n.19/2006 e n.29/2014.
  3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone, promozione delle azioni di parità e pari opportunità, delle iniziative di aiuto reciproco;
  4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e del rispetto delle differenze;
  5. organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche, ricreative, laboratori artigianali di articolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53,
  6. promuovere l’autodeterminazione delle/degli utenti, l’attività di accoglienza anche a carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni di tutela sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi.

In particolare l’associazione si prefigge di:

  • aiutare le persone in stato di disagio per favorire, promuovere e garantire l’affermazione e l’esercizio dei loro diritti di cittadinanza:
  • promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, al mantenimento ed alla valorizzazione della specificità femminile, nonché ad una migliore integrazione socio-economica, lavorativa e culturale della donna nella società. In tale ambito l’associazione si propone di perseguire l’eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani ed impedimento al loro benessere psico-fisico-sociale ed alla loro partecipazione alla vita della comunità;
  • gestire un Centro Antiviolenza e sportelli antiviolenza dove accogliere le donne e i minori vittime di violenza e di maltrattamento familiare ed extrafamiliare o che vivono in una situazione di forte disagio e fornire loro sostegno e aiuto con un approccio femminista/femminile;
  • l’associazione gestisce anche un CUAV Centro per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere Il CUAV fornisce programmi che, in aderenza con art. 16 della Convenzione di Istanbul del 2011, hanno l’obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani delle donne e delle/i figlie/i minori, di limitare la recidiva. Di favorire l’adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l’acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto;
  • Il CAV e il CUAV appartengono al sistema dei servizi antiviolenza pubblici e si occupano di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
  • svelare il fenomeno della violenza e del maltrattamento familiare ed extrafamiliare in qualunque modo siano attuati e di contribuire alla realizzazione ed alla promozione di interventi e di politiche sociali volte al contrasto e alla prevenzione di tali fenomeni attraverso:
  • promuovere, coordinare e stimolare iniziative per contrastare il ricorso all’uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica, economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti; promuovere per le dette finalità, progetti antiviolenza presso la Regione e/o gli altri enti locali, Nazionali e nel mondo in materia di violenze contro le donne;
  • offrire ascolto, accoglienza, consulenza legale, psicologica, sociale, e pedagogica a donne vittime di maltrattamenti o che si trovano in situazione di grave disagio; adottare una metodologia comune: la “metodologia dell’accoglienza”, fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere. Sulla base di tale relazione, ogni donna ascoltata ha l’opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, empowerment;
  • promuovere incontri con le consulenti che offriranno le loro prestazioni professionali in ambito giuridico, psicologico, sociale e pedagogico al fine di tutelarne i diritti sia all’interno della famiglia che della società con un approccio multidisciplinare e di equipe;
  • istituire un servizio di consulenza giuridica, psicologica, sociale e pedagogica a mezzo di professionisti e con un approccio multidisciplinare e di equipe;
  • favorire l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro tutelando la sua dignità personale e sociale;
  • organizzare iniziative di formazione professionale, culturale e sociale rivolte alle donne;
  • fare opera di sensibilizzazione nel territorio sul tema delle violenze contro le donne, sia nell’ambito familiare, sia in quello sociale e lavorativo;
  • promuovere l’organizzazione di seminari, conferenze e convegni nonché percorsi di formazione sul tema della violenza di genere rivolti ad operatori di varie professioni pubblici e privati, enti organizzazioni Forze dell’Ordine componenti la rete antiviolenza territoriale, regionale, nazionale e sovranazionale;
  • elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, progetti e rilievi territoriali creando strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
  • promuovere azioni di partenariati su bisogni specifiche in favore delle donne in difficoltà;
  • promuovere indagini conoscitive sul fenomeno e sulla realtà lavorativa e sociale delle donne al fine di individuare nuovi bisogni e possibili aree di intervento;
  • organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant’altro sia utile per formare le nuove generazioni ad una nuovo modo di relazionarsi tra generi, alla pari e nel rispetto delle differenze; favorire l’approfondimento tecnico/scientifico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico sui tutti gli argomenti relativi alle finalità ed alle attività dell’associazione ;
  • promuovere rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni, anche a livello internazionale, al fine di attuare progetti in rete e promuovere buone prassi;
  • porsi come interlocutore, in un’ottica di collaborazione, tra le problematiche femminili e le istituzioni (amministrazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e sovranazionali, dipartimento pari opportunità, servizio sanitario nazionale, forze dell’ordine) ed organismi che operano sui temi sociali e dei diritti presenti sul territorio;
  • collaborare con gli enti pubblici per raggiungere un obiettivo condiviso, instaurando un partenariato regolato e basato sull’articolo 55 del D. Lgs. n. 117/2017 che “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche […] assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché’ delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. Nel nuovo Codice dei contratti pubblici 2023 e successive modificazioni all’articolo 6, si parla dei rapporti con gli ETS, si legge che la PA “può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore […], sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore”. 

Per lo svolgimento delle predette attività l’Associazione potrà avvalersi dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento delle proprie finalità l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’art. 7 del codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale solo se secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale e in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 117/2017 di cui all’articolo 6 del codice del Terzo Settore. La individuazione di dette attività sarà effettuata dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione, inoltre, potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività Istituzionale, stipulare accordi, contratti e convenzioni con altri enti, pubblici o privati, partecipare o costituire reti ed enti, e compiere ogni altra operazione di qualsiasi natura funzionale all’attuazione del suo scopo nei limiti consentiti dalla legge.

L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche tra i propri associati per il regolare funzionamento dell’attività svolta.

Art. 4 Partecipazioni

L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Società, Fondazioni, Coordinamenti Nazionali ed esteri, che operano per finalità sociali, o anche costituire imprese sociali ed altri enti del terzo settore.

Art. 5. Associate/i

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’Associazione persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, ed Enti che ne fanno richiesta e che condividono le finalità e gli scopi della stessa e che partecipano all’attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze assumendosi le responsabilità connesse alla gestione dell’Associazione come definite dal presente Statuto e dalla legislazione vigente.

Tutte le socie e i soci hanno parità di diritti e di doveri nel rispetto dei principi di democraticità e di assenza di discriminazione tra le persone.

Sono socie/i ordinarie/i coloro che pagano la quota annuale, stabilita dall’Assemblea dei socie/i, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo; di questi fanno parte: le/i socie/i fondatori, iscritti nel libro soci dal 1994, le volontarie e i volontari che svolgono attività gratuita all’interno dell’Associazione, e le/i lavoratrici/lavoratori.

Sono soci onorai coloro che abbiano particolari benemerenze e/o che in passato hanno ricoperto cariche nel Consiglio Direttivo. Sono nominate/i dall’Assemblea su proposta del Consiglio. Tra questi su proposta del Consiglio l’Assemblea potrà eleggere una/un Presidente Onoraria/o (carica esclusivamente onorifica).

La domanda di ammissione a socia/o deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta e dovrà contenere:

  • indicazione nome, cognome, residenza, data e luogo nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottati dagli organi associativi;
  • condividere finalità associative e il versamento contestuale della quota di adesione.

Il Consiglio direttivo deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessata/o e annotata nel libro delle/degli associate/i.

L’organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione e comunicarla agli interessati, informandoli della possibilità di appellarsi.

L’’aspirante socia/o entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 9; pertanto non ci possono essere limitazioni nel criterio di amissione strumentalmente limitativi dei diritti o a termine.

L’adesione all’Associazione garantisce all’associata/o il diritto di voto nell’assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria e il diritto di proporsi quale candidata/o alle cariche sociali, decorsi almeno 30 giorni dall’adesione.

Art. 6. Volontarie/i

Sono volontari coloro che per libera scelta, per il tramite dell’associazione prestano attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. I volontari non devono essere necessariamente essere associati.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese delle/dei volontarie/i. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dalla/dal volontaria/o possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 nei limiti dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’associazione tiene a cura del Consiglio Direttivo un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le/I volontarie/i sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7. Diritti e doveri delle/degli associate/i

Le/gli associate/i hanno il diritto e l’obbligo di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • di partecipare con diritto di voto alle assemblee,
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • esaminare i libri sociali previa richiesta motivata da formularsi al Consiglio direttivo e da evadersi entro 60 giorni, facendosi carico dei costi delle copie;
  • recedere con preavviso scritto dall’appartenenza all’associazione;
  • I diritti di partecipazione non sono trasferibili;
  • Pagare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
  • ogni somma versata dalle/dai socie/i non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile;
  • I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
  • I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa;
  • Mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con le/gli altre/altri socie/i che con terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione.

Art. 8. Perdita della qualità di socio

La qualità di socia/o si perde per

  • morte,
  • recesso,
  • esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa;

Perde la qualità di socia/o l’associata/o che contravviene agli obblighi delle norme statutarie e/o regolamenti interni, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicato all’interessata/o. Contro il provvedimento di esclusione la/il socia/o esclusa/o ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Chi intende recedere lo deve fare in forma scritta entro 30 giorni prima dello scadere dell’anno in corso.

Art. 9. Lavoratrici/lavoratori

L’associazione può assumere lavoratrici/lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche tra i propri associati, per il suo regolare funzionamento e per qualificare e specializzare l’attività svolta.

Le lavoratrici e i lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. Qualunque rapporto di lavoro è però incompatibile con la qualità di volontaria/o: in caso di rapporto di lavoro la/il volontaria/o cessa di essere tale.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di cui all’art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 10. Organi

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. l’Organo di controllo, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l’Organo di Controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti normativi, non può pertanto essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, se preventivamente autorizzate dall’Organo sociale di appartenenza secondo un regolamento generale predisposto da Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali, ad eccezione degli organi di controllo, durano in carica tre anni.

 Art. 11. Assemblea

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Ciascuna/o associata/o può farsi rappresentare in assemblea da un/altro/un altro associata/o mediante delega scritta. Ciascuna/o associata/o può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate/i. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L’Assemblea può essere convocata in sede ordinaria almeno due volte all’anno, entro il secondo mese dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo e dell’eventuale programma di attività e verifica delle attività svolte, e entro centoventi giorni (quarto mese) dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

L’Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  • per decisione del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta motivata indirizzata al Presidente da almeno un terzo degli associati.

L’Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno stabilito mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, e-mail, canali whatsapp, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora di prima e seconda convocazione, sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, l’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio Dimissionario secondo l’art. 14.

L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti inderogabili:

L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale delle/degli associate/i partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. È consentito alle/ai socie/i che non possono presenziare personalmente, la partecipazione all’assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti a distanza, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito alle/agli intervenute/i a distanza di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, salvo quelli per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

È altresì ammessa l’espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza.

L’Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  • stabilisce la quota sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’assemblea in sede straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È in facoltà dei soci ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea, purché la relativa richiesta scritta — sottoscritta da almeno un quinto degli associati -, pervenga al Consiglio Direttivo nei termini entro i quali è stata convocata I ‘assemblea.

L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della

metà più uno delle/degli associate/i, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle/degli associate/i presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutte/i le/gli associate/i, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea. I verbali delle riunioni

dell’Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente- dell’assemblea tra i presentì.  l verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Art. 12. Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– convocare |’ Assemblea;

– predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’ Assemblea;

– dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;

– cooptate nuovi componenti in caso di consiglieri dimissionari o decaduti da porre in votazione nella prima assemblea utile secondo il successivo art. 13,

– predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all’ Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario dell’ordinaria amministrazione;

– individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale da svolgersi dall’Associazione nei limiti consentiti dalla legge;

– accettare o meno lasciti e donazioni nonché acquisti, vendite, permute, costruzioni, assunzione di mutui e, in generale, di tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

– redigere regolamenti interni;

– procedere a inizio anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

– tenere i contati con enti pubblici e privati;

– deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a enti e istituzioni,

pubbliche e private, che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

Art. 13. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette, secondo la determinazione che verrà fatta dall’Assemblea e dovrà rappresentare al suo interno tutte le categorie delle/di socie/i.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. Le/i consigliere/i sono rieleggibili.

I Componenti del Consiglio Direttivo possono essere scelti solo tra le persone fisiche associate.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte con l’approvazione dei 4/5 dei presenti

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia delia loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co.  6 art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il segretario e il tesoriere/economo.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla

graduatoria dei non eletti dall’assemblea. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente deve convocare l’assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli rimasti in carica dall’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, decade l’intero Consiglio e il Presidente deve convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Quando vengono a mancare tutti i consiglieri, l’assemblea per la nomina dell’intero consiglio deve essere convocata dal Presidente, o dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano uscenti.

Art. 14. Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con qualsiasi metodo, almeno 5 giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopra indicato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Nelle deliberazioni del Consiglio direttivo in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta e deliberazione del consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni che hanno portato alle decisioni consiliari. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati. Il Consiglio può attribuire, a meno del Presidente, anche e a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. c) che sia consentito a tutte/i le/gli intervenute/i di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, su disposizione del Presidente altri soggetti con funzioni direttive, responsabili dell’organizzazione o associati che abbiano particolari competenze o deleghe su specifici argomenti all’ordine del giorno.

Art. 15. L’Organo di controllo

L’Organo di controllo è nominato dall’Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge i requisiti previsti dall’art.  30 D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

L’Organo di controllo può essere monocratico o composto da un Collegio di Controllori composto da tre controllori, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

  • un soggetto iscritto al Registro dei Revisori legali;
  • un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Revisore Unico o un Collegio di Revisori.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 C.C.. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n, 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 16. Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art.  31 D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 17. Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • fondo di dotazione;
  • da beni immobili, mobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  • da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

  • quote associative annuali;
  • contributi degli aderenti e/do di privati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di attività convenzionate;
  • proventi da cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • redditi derivanti dal patrimonio;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es: feste, sottoscrizioni a premi, ecc);
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18. Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore, e dunque:

  • potrà avere la forma del rendiconto per cassa, secondo le disposizioni normative;
  • in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione Che illustra le poste di bilancio, I ‘andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
  • dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calice al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse genera le eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori 1 mln di euro annui a l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Entra il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deve essere convocata entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede sociale nei 10 giorni che precedono I ‘Assemblea

convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

Art. 18.Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità indicate nell’art. 8 del presente Statuto.

Art. 19. Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 D, Lgs. 117/2017 ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.20. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.